Condizioni generali di vendita

Condizioni generali di vendita

Versione 10/2013

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I. Validità, offerta e accettazione del mandato

  1. Le presenti condizioni generali di vendita valgono per tutti – anche per i futuri – contratti circa le forniture e le ulteriori prestazioni. Le condizioni d’acquisto dell’acquirente non ci obbligano neppure quando a seguito dell’entrata presso di noi non ci opponiamo ancora espressamente.
  2. Le nostre offerte sono libere, nella misura in cui non ci sia un’altra indicazione. Ci impegniamoa rispettare i prezzi, il quantitativo, le qualità e i termini di fornitura offerti.
  3. Tutti i mandati necessitano per essere valididella conferma o della fatturazione scritte da parte nostra.
  4. Accordi, in particolare accordi accessori orali, accettazioni, garanzie e ulteriori assicurazioni dei nostri impiegati di vendita, diventano vincolanti solamente con la nostra conferma scritta. La forma scritta viene rispettata anche mediante trasmissione con telefax o con e-mail

II. Protezione dei dati

Salviamo e utilizziamo le informazioni dell’acquirente per lo svolgimento dei nostri propri affari. Nel trattamento dei dati del cliente osserviamo il diritto sulla protezione dei dati valido.

III. Prezzi

  1. I prezzi si riferiscono alle prestazioni confermate o fatturate. Essi s’intendono, nella misura in cui non siastato pattuito altro, dalla nostra azienda escluso il trasporto, il porto e l’imballaggio, di volta in volta compresa l’imposta legale sul valore aggiunto. I prezzi non sono applicabiliper le ordinazioni successive.
  2. La somma di fatturazione minima ammonta a CHF 50.00netti valore della merce.
  3. Eventuali costi aggiuntivi sulla base di controlli del materiale e di sicurezza richiesti o di processi di logistica e di trasporto particolari non sono compresi e vengono fatturati distintamente.
  4. Se la merce viene fornita imballata, calcoliamo l’imballaggio al prezzo di costo; non riprendiamoimballaggi da noi forniti.

IV. Pagamento e compensazione

  1. 1. Nella misura in cui non sia stato pattuito altro, le nostre fatture devono essere pagate entro 30 giorni. L’importo della fattura è esigibile 30 giorni dopo la data di fatturazione risp. di valuta. Il pagamento deve avvenire – senza deduzione dello sconto – in modo tale che il giorno della scadenza possiamo disporre dell’importo. Dopo la scadenza del termine di pagamento di 30 giorni l’acquirente entra immediatamente in mora, senza che vi occorra un richiamo di pagamento.
  2. Ci riserviamo in ogni caso il diritto di richiedere degli anticipi.
  3. Uno sconto pattuito si riferisce sempre solamente al valore della fattura escluso il trasporto e presuppone il totale compenso di tutte le scadenze dell’acquirente al momento dello sconto.
  4. Le fatture per i montaggi, le riparazioni, le forme e le partecipazioni ai costi degli utensili scadono immediatamente di volta in volta e devono essere pagate al netto.
  5. I crediti da noi contestati o non accertati con decisione cresciuta in giudicato non autorizzano l’acquirente né alla ritenzione, né alla compensazione. Il diritto di rifiuto di fornire la prestazione ai sensi dell’art. 82 CO è escluso.
  6. Dopo la scadenza del termine di pagamento di 30 giorni dalla data di fatturazione/valuta siamo autorizzati a richiedere il rimborso delle spese di richiamo e a calcolare interessi di mora del cinque percento dalla data di fatturazione risp. di valuta per l’anno, anche se nel contratto è stato pattuito un tasso d’interesse inferiore. Se conformemente al contratto vale un tasso d’interesse superiore, possiamo chiedere anche durante il periodo di mora il tasso più alto. È fatto salvo il diritto di far valere un ulteriore danno di mora.

V. Tempi di fornitura

  1. Tutte le indicazioni circa i termini e i tempi di fornitura presumibili non sono vincolanti. Essi avvengono secondo scienza come possono essere rispettati in caso di fornitura normale e di condizioni regolari. I termini di fornitura sono rispettati quando l’oggetto di fornitura ha lasciato la nostra azienda entro la loro scadenza.
  2. Il nostro obbligo di fornitura sottostà alla riserva di un corretto e tempestivo approvvigionamento da parte dei nostri fornitori, salvo che noi siamo responsabili dell’approvvigionamento da parte dei nostri fornitori non corretto o ritardato.
  3. Gli eventi di forza maggiore ci autorizzano a procrastinare le forniture per la durata dell’impedimento e per un periodo di avvio adeguato. Ciò vale anche quando tali eventi subentrano durante un’esistente mora. Alla forza maggiore equivalgono misure di politica monetaria e commerciale o ulteriori misure sovrane, scioperi, serrate, perturbazioni dell’esercizio, di cui non siamo responsabili, limitazione delle vie di traffico, ritardi nello svolgimento dell’importazione/delle pratiche doganali, nonché tutte le ulteriori circostanze, che senza essere state causate da noi, rendono notevolmente difficoltose o impossibili le forniture e le prestazioni. In questo frangente è irrilevante se le circostanze subentrano presso di noi, presso l’azienda fornitrice o presso un altro fornitore precedente. Se a seguito degli eventi summenzionati lo svolgimento diventa insostenibile per una delle parti contraenti, quest’ultima può recedere dal contratto mediante dichiarazione scritta immediata.

VI. Utili e rischi, esecuzione delle forniture

  1. Con la consegna della merce a uno speditore o a un vettore – nelle operazioni di consegna diretta al momento dell’uscita dall’azienda fornitrice – gli utili e i rischi passano all’acquirente in tutti i negozi. L’acquirente è responsabile dello scarico e si assume i costi. Ci preoccupiamo per un’assicurazione solamente su direttiva e a spese dell’acquirente.
  2. Siamo autorizzati a forniture parziali nella misura sostenibile per il cliente. In caso di merce confezionata su misura, materiale sfuso o materiale disponibile sotto forma di rotoli sono ammissibili forniture maggiori o minori fino al 10 percento del quantitativo pattuito.
  3. In caso di acquisto con consegna su richiesta siamo autorizzati a fabbricare risp. a far fabbricare l’intero quantitativo ordinato in una volta. Termini e quantitativi con consegna su richiesta possono essere rispettati solamente nell’ambito delle nostre possibilità di fornitura o di fabbricazione, nella misura in cui non siano stati pattuiti accordi fissi. Se non viene richiesta la consegna della merce conformemente al contratto, siamo autorizzati a fatturarla come fornita dopo la scadenza di un termine suppletivo adeguato.

VII. Riserva della proprietà

Tutta la merce fornita resta in nostra proprietà fino al pagamento dell’intero prezzo d’acquisto. Ci riserviamo il diritto di effettuare la registrazione nel registro dei patti di riserva della proprietà presso l’ufficio d‘esecuzione alla sede risp. al domicilio dell’acquirente. In caso di mora del pagamento dell’acquirente ci riserviamo il diritto di recedere dal contratto e di domandare la restituzione della merce fornita (riserva ai sensi dell’art. 214 cpv. 3 CO).

VIII. Responsabilità per i difetti

  1. Ci impegniamo in caso di difetti provati (errori nella fabbricazione o del materiale) alla merce fornita di effettuare su nostra scelta o una fornitura di sostituzione o una riparazione entro il termine legale o determinato con contratto. Ogni ulteriore responsabilità, nonché tutte le ulteriori pretese dell’acquirente per danni di qualsiasi genere (diretti o indiretti), in particolare le azioni per i difetti di una cosa legali vengono escluse, nella misura in cui sia legalmente ammissibile. L’acquirente si assume i rischi dell’idoneità e dell’utilizzo. In caso di stoccaggio o di trattamento improprio, di sollecitazione eccessiva o di utilizzo non adeguato respingiamo qualsiasi garanzia o ulteriore responsabilità. Sono fatte salve le prescrizioni della Legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti (LRPD).
  2. Nella misura in cui non sia stato pattuito altro, le pretese contrattuali, che risultano all’acquirente nei nostri confronti a causa o in relazione con la fornitura della merce, si prescrivono un anno dopo la fornitura della merce. Se nel caso di garanzia si giunge a uno scambio, venendo il prodotto difettoso sostituito con un nuovo prodotto identico, il termine di garanzia non inizia a decorrere nuovamente.
  3. Riferimenti a norme SN, EN o ad altre norme o a regolamenti simili, nonché le indicazioni inerenti alla qualità, al genere, alle misure, ai pesi e all’utilizzabilità delle merci, le indicazioni nei disegni e nelle immagini, nonché le dichiarazioni in strumenti pubblicitari non costituiscono assicurazioni o garanzie, nella misura in cui non siano espressamente e per iscritto denominate come tali.
  4. Per il controllo della merce e la segnalazione dei difetti valgono le prescrizioni legali: difetti della cosa della merce devono essere comunicati immediatamente per iscritto, al più tardi tuttavia otto giorni dalla fornitura. In caso di difetti nascosti, la notifica dei difetti deve essere effettuata per iscritto immediatamente dopo la scoperta dei difetti, tuttavia al più tardi tre mesi dopo la ricezione della merce. In caso di una comunicazione non tempestiva tutti i diritti alla garanzia si estinguono.
  5. Fintantoché l’acquirente non ci dà la possibilità di convincerci del danno e in particolare non mette a disposizione su richiesta la merce contestata o prove di essa, egli non può appellarsi ai difetti della merce.

IX. Ritorni della merce

Ci impegniamo a riprendere la merce fornita in modo errato o difettoso. Rinvii di merci vengono accettati solamente contro preavviso e con il nostro accordo all’indirizzo di fornitura da noi stabilito. La merce deve essere ritornata nell’imballaggio originale, i liquidi in confezioni chiuse e sigillate con copia del buono di consegna su rischio e a spese dell’acquirente.

X. Diritti alla proprietà intellettuale

  1. Ci riserviamo i nostri diritti di protezione a tutti i documenti, come le offerte, i piani, i disegni o i calcoli che allestiamo per l’acquirente; essi possono essere resi accessibili a terzi solo in accordo con noi. I disegni e gli altri documenti appartenenti alle offerte devono essere riconsegnati su richiesta.
  2. Nella misura in cui abbiamo fornito oggetti conformemente a disegni, modelli, bozze o ulteriori documenti consegnati dall’acquirente, quest’ultimo assume la garanzia che non vengano violati diritti di protezione di terzi. Se terzi, appellandosi ai diritti di protezione, ci vietano in particolare la fabbricazione e la fornitura di oggetti di tale genere, siamo autorizzati – senza essere tenuti alla verifica della situazione giuridica – a sospendere a tale riguardo ogni ulteriore attività e a domandare un risarcimento dei danni in caso di colpa dell’acquirente. L’acquirente s’impegna inoltre a liberarci immediatamente da tutte le corrispondenti pretese di terzi.

XI. Pezzi di prova, forme, utensili e pezzi messi a disposizione

  1. Forme e utensili, che fabbrichiamo o facciamo fabbricare per un acquirente, restano in nostra proprietà anche quando egli assume i costi parzialmente o interamente. Non sussiste un diritto alla consegna.
  2. La creazione di pezzi di prova comprese le spese per le forme e gli utensili sono a carico dell’acquirente.
  3. Per utensili, forme e ulteriori attrezzature di fabbricazione messi a disposizione dall’acquirente la nostra responsabilità si limita alla diligenza come negli affari propri. L’acquirente si assume i costi per la manutenzione e la cura. Il nostro obbligo di conservazione si estingue – indipendentemente dai diritti di proprietà dell’acquirente – al più tardi cinque anni dopo l’ultima fabbricazione sulla base della forma o dell’utensile.
  4. Se l’acquirente deve mettere a disposizione dei pezzi per l’esecuzione del mandato, essi devono essere forniti tempestivamente, gratuitamente e senza difetti franco fabbrica con un quantitativo supplementare pattuito o altrimenti adeguato per un eventuale scarto. Se questo non avviene i costi e le ulteriori conseguenze così causati sono a carico dell’acquirente.

XII. Luogo di adempimento, foro competente e diritto applicabile

  1. Foro competente e luogo di adempimento per le nostre forniture (nella misura in cui non è stato pattuito altro) è la nostra sede. Possiamo inoltrare un’azione nei confronti dell’acquirente anche alla sua sede risp. al suo domicilio.
  2. Per tutti i rapporti giuridici tra noi e l’acquirente vale il diritto svizzero. L’applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (diritto di compravendita viennese/CISG) è espressamente esclusa.

XIII. Versione obbligatorio

In caso di dubbio, la versione tedesca di queste condizioni generali di vendita e di fornitura prevarranno.

© 2013 VSTH, Güterstrasse 78, CP 656, 4010 Basilea, Svizerra